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Scenario normativo per la gestione degli Albi Informatizzati

Per le Pubbliche Amministrazioni, la formazione e gestione di un elenco di operatori economici è la base imprescindibile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in ottemperanza al Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, e Linee Guida di attuazione ANAC  n° 4 del 26/10/2016.

Informatizzazione della PA, amministrazione aperta, open data, e-government, gare telematiche: tutti termini che sono entrati a far parte del linguaggio comune delle Pubbliche Amministrazioni, obbligate dalla normativa vigente a ricorrere sempre più a strumenti informatici per l’acquisto di lavori, servizi e forniture, e a rendere trasparente e direttamente accessibile a tutti il loro operato attraverso la pubblicazione su internet.

Il Codice degli Appalti

Il D.Lgs. 50/2016,  cosiddetto Codice dei Contratti Pubblici, impartisce numerosi nuovi obblighi e indicazioni relativamente alle modalità; di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore importante impulso all'informatizzazione delle procedure.

Infatti, ai sensi in particolare degli artt. 40 e 52, vi è l'obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento.

La dematerializzazione, inoltre, costituisce una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.), ed è uno dei temi centrali del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo n. 235/2010) e del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50/2016).

- L'art. 58, "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione".

- L'art. 36, comma 2, che indica la necessità di dotarsi di un elenco di operatori economici qualificati, al fine di poterli consultare per una procedura negoziata. Soltanto l'attivazione di propri elenchi di operatori economici consente di applicare un criterio di equa rotazione nella selezione degli stessi.


Il D.Lgs. 50/2016 dà inoltre indicazioni sul "Mercato elettronico": la Stazione Appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima Stazione Appaltante.

- L'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) indica come requisito premiante per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la "disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara";

- L'art. 134 del D.Lgs. 50/2016, che indica come gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici.

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Appalti e obblighi di trasparenza

In tema di acquisti, è poi fondamentale utilizzare un sistema che garantisca, con il minimo sforzo ed il massimo risultato, di poter adempiere ai numerosi obblighi di trasparenza amministrativa:

icona normativa   La Legge 190/2012 (DDL Anticorruzione) impone gli “obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali” e, all'art. 1, comma 32, specifica ulteriormente quali informazioni devono essere obbligatoriamente rese pubbliche nell'ambito degli affidamenti.

icona normativa   L'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, "Principi in materia di trasparenza", a perfezionamento dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, dispone che tutti gli atti relativi ad una procedura di gara debbano essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente.

icona normativa   Gli artt. 15-26-27 del decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, significativamente rubricato “Amministrazione aperta”) obbliga tutte le amministrazioni alla pubblicazione dei vantaggi economici e degli incarichi professionali.

 Ulteriori riferimenti normativi

Il Decreto Legge 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0) dà ulteriori indicazioni sulle procedure di dematerializzazione sulle Procedure digitali per acquisto di beni e servizi.

Il D.M. del 31 ottobre 2013, n. 143, art. 8, Tabella Z1 e Z2, classificazione delle prestazioni professionali.

La Legge n. 4 del 2004 (Legge Stanca) impone alla PA una serie di misure volte a favorire l'accessibilità dei contenuti pubblicati su Internet.

La Delibera AVCP n. 26 del del 22 maggio 2013, art. 2 e 3, obbliga la PA a pubblicare, sul proprio sito web istituzionale, le informazioni relative ai bandi di gara (CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento, importo delle somme liquidate).

La Delibera AVCP n.111 del 20 dicembre 2012, in attuazione al dettato dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce l'utilizzo del sistema AVCPass, obbligatorio dal 1° luglio 2014 per tutte le procedure di gara non telematiche con importo a base d’asta superiore ai 40.000 euro, per il controllo della documentazione amministrativa soggetta a verifica.

La Norma ISO UNI EN 9001:2008 relativamente alla gestione degli approvvigionamenti e alla valutazione dei fornitori.

Ai fini di una evoluzione della gestione dell’attività amministrativa pubblica verso una effettiva PA Digitale, la dematerializzazione della documentazione prodotta dalla Pubblica Amministrazione, assume un ruolo la cui centralità è resa evidente dal fatto di essere compresa tra gli obiettivi del Piano e-Government 2012.

DigitalPA ha sviluppato la soluzione software che permette all'Ente di adeguarsi alla normativa vigente.

VALIDO FINO AL 3O GIUGNO 2023

Legge 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
L’ articolo51 della Legge 108/2021 ha sostituito l’articolo 1 della Legge 120/2020.

Di seguito, le principali modifiche valide fino al 30 giugno 2023:

Nel testo della Legge si prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 (dette Soglie Comunitarie) secondo le seguenti modalità:

  • Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

  • Procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro e servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’art.35. Ciò nel pieno rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Gli operatori economici devono essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

  • Procedura negoziata, senza bando (di cui all’art. 63) per i lavori, servizi e forniture così disciplinata:

    • Per i lavori consultazione di almeno dieci operatori economici per importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;

Sarà quindi possibile, per i lavori, fare procedure negoziate fino a 5 milioni di euro.


NUOVI RIFERIMENTI TEMPORALI

Un’altra novità importante è rappresentata da precisi riferimenti temporali per giungere all’individuazione del contraente. Il termine inizia a decorrere dall’atto di avvio del procedimento e potrà avere una durata massima di due, quattro o sei mesi, in base alle soglie. Eventuali ritardi saranno addebitabili al RUP per danno erariale.

 

Scarica lo schema pdf con il riassunto delle introduzioni del DL Semplificazioni

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 DigitalPA ha tempestivamente adeguato il software Acquisti Telematici in conformità al disposto normativo

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è un software presente nel Marketplace Cloud SaaS

Logo Agenzia per l'Italia Digitale

Acquisti Telematici è un software qualificato dall'Agenzia per l'Italia Digitale

Dal 1º aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace. DigitalPA ha ottenuto la qualifica SaaS (Software As A Service) richiesta da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per la piattaforma Acquisti Telematici. DigitalPA offre soluzioni per Aziende ed Enti in SaaS, in linea con le Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018.

All’interno del Cloud Marketplace è possibile visualizzare la scheda di ogni servizio che mette in evidenza le caratteristiche tecniche, il costo e i livelli di servizio (SLA) dichiarati dal fornitore in sede di qualificazione. Le qualificazioni AgID, inoltre, assicurano che le infrastrutture e i servizi SaaS per il Cloud della PA siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici.

L’inserimento all’interno del Cloud Marketplace è sinonimo di:

  • Sicurezza applicativa;
  • Disponibilità di un eccellente supporto tecnico per il cliente;
  • Standard elevati di servizio garantiti e obbligatori.