
Novità FVOE 2025: cosa cambia per le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici
05 Agosto 2025
Con il Correttivo al Codice Appalti, D.Lgs. 209/2024, il funzionamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) è stato aggiornato per risolvere alcune criticità emerse nell’applicazione del Codice.
Tra le novità del 2025 che interessano il FVOE, segnaliamo alcuni importanti aggiornamenti:
Semplificata la gestione del consenso privacy: si considera acquisito con la presentazione dell’offerta, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del fornitore all’accesso FVOE
Definita una procedura per i malfunzionamenti del FVOE: è possibile aggiudicare anche in assenza temporanea di dati, con autocertificazione dell’OE
Introdotte le nuove schede AVR e TVR: consentono di avviare e chiudere le verifiche dei requisiti anche senza CIG, come previsto dall’ultima versione dell’Orchestratore ANAC
Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali sono gli adempimenti richiesti a Stazioni Appaltanti e Operatori Economici e come Acquisti Telematici semplifica l’utilizzo del FVOE nell’ambito delle procedure di affidamento.
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Cos’è il FVOE e qual è il suo ruolo negli appalti pubblici digitali
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è uno strumento digitale previsto dall’art. 24 del Codice dei Contratti Pubblici, parte della BDNCP. Consente di verificare il possesso dei requisiti degli OE attraverso l’accesso a una banca dati che centralizza informazioni, documenti e certificazioni provenienti da numerosi Enti certificanti (es. INPS, INAIL, Ordini professionali…).
Grazie al FVOE, le Stazioni Appaltanti possono procedere alla verifica dei requisiti in modo più semplice e rapido, e ridurre il rischio di errori o contenziosi.
Le principali novità del FVOE nel 2025
Consenso al trattamento dei dati automatizzato
- Il RUP (o un delegato) trasmette la scheda S2 ad ANAC con l’elenco dei partecipanti
- Questo atto certifica l’avvenuto consenso da parte degli OE
- Le responsabilità civili e penali per un eventuale trattamento non autorizzato ricadono sul soggetto che ha trasmesso la S2
Con il Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025, ANAC ha pubblicato una tabella che elenca le certificazioni e specifica le modalità di acquisizione tramite FVOE: sincrona, asincrona o attualmente non disponibili nel Fascicolo Virtuale.
Fonte: ANAC, Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 - Indicazioni riguardanti l’applicazione della disciplina del funzionamento del FVOE come modificata dal d.lgs. n. 209/2024.
Che cosa fare in caso di malfunzionamento del FVOE?
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 99 disciplina le ipotesi di malfunzionamento anche parziale del FVOE o delle piattaforme a esso interconnesse. Se entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione il dato non risulta disponibile:
- La Stazione Appaltante può procedere all’aggiudicazione, acquisendo però una autodichiarazione dell’OE (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti il possesso dei requisiti
- Le verifiche restano obbligatorie e vanno concluse in un “congruo termine”
- Se si scopre che l’OE non possiede i requisiti, la SA deve recedere dal contratto, segnalando l’anomalia alle autorità competenti
Se il malfunzionamento riguarda un dato asincrono, la SA è invitata a interrogare nuovamente il sistema prima di attendere 30 giorni, per ridurre i tempi di attesa.
Cosa significa “malfunzionamento anche parziale”?
Il parere n. 3464 del 3 giugno 2025 del Supporto Giuridico del MIT ha definito con precisione quando una Stazione Appaltante può invocare il malfunzionamento del FVOE. Il "malfunzionamento anche parziale" comprende sia i problemi tecnici della piattaforma (come blocchi del sistema) sia l'impossibilità di ottenere specifici certificati per mancanza di convenzioni con gli enti emittenti.
Secondo il MIT, i problemi tecnici che legittimano l'applicazione dell'art. 99, comma 3-bis del Codice – ovvero, in caso di disservizi del FVOE, la possibilità di disporre l’aggiudicazione in presenza dell'autocertificazione dell'operatore economico - riguardano solo i documenti che dovrebbero essere disponibili attraverso il Fascicolo Virtuale.
Per tutti gli altri certificati, come quelli antimafia, che non rientrano nel sistema FVOE, le Stazioni Appaltanti devono continuare a richiederli agli Enti emittenti con le procedure standard, indipendentemente dal funzionamento della piattaforma.
Le nuove schede dell’Orchestratore ANAC 2025 per l’accesso al FVOE senza CIG
Nell’ultima versione dell’Orchestratore ANAC sono state introdotte due nuove schede: AVR (Avvio Verifiche Requisiti) e TVR (Termine Verifiche Requisiti).
Il loro uso combinato consentirà di effettuare controlli ex ante sul FVOE conformi alle indicazioni ANAC.
Sebbene entrambe le schede siano già previste all’interno dell’Orchestratore, al momento non sono ancora fruibili. Saranno rese operative in una fase successiva, secondo le tappe di aggiornamento della PCP.
Scheda AVR - Avvio Verifiche Requisiti
La scheda AVR è pensata per accedere al FVOE prima dell'avvio formale della procedura ed effettuare verifiche senza aver acquisito un CIG.
Sarà particolarmente utile per affidamenti sotto soglia, procedure negoziate e verifiche preventive della documentazione degli operatori economici.
Scheda TVR - Termine Verifiche Requisiti
La scheda TVR servirà a chiudere formalmente il ciclo quando, dopo aver avviato le verifiche sul FVOE con AVR, la Stazione Appaltante decide di non proseguire con l'affidamento.
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